1 – COMPETENZA, DIGNITÀ, INDIPENDENZA E TERZIETÀ DELL’ARBITRO – ACCETTAZIONE
1.1 Arbitro è il professionista che in virtù della competenza acquisita, nonché, della considerazione di cui gode, assume l’incarico di esercitare la funzione di Giudicante, al fine di risolvere e decidere controversie insorte tra le parti.
1.2 L’Arbitro che riceve una nomina da parte del Consiglio Arbitrale, in caso di accettazione deve con sollecitudine, e comunque entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della nomina, trasmettere alla Segreteria, in forma scritta, a mezzo fax o e-mail, l’accettazione unitamente alla dichiarazione di cui al punto seguente.
1.3 La dichiarazione d’ imparzialità, indipendenza e di assenza di ragioni ostative ad assumere l’incarico formulata dall’Arbitro per iscritto, su apposito modulo trasmesso dal Consiglio Arbitrale, deve contenere le seguenti indicazioni:
a. precisare le eventuali circostanze che possano apparire influenti sulla sua indipendenza nell’assolvimento dell’incarico assegnatogli;
b. dichiarare qualunque relazione con le Parti, con i loro Difensori e/o con qualsiasi altro soggetto direttamente o indirettamente coinvolto nell’arbitrato, che possa incidere sulla sua imparzialità e indipendenza;
c. dichiarare con precisione qualsiasi interesse personale e/o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia.
d. dichiarare l’assenza di qualsivoglia ragione ostativa ad assumere l’incarico di arbitro.
1.4 La Segreteria della Corte Nazionale Arbitrale trasmette alle Parti copia di quanto ricevuto dall’Arbitro (dichiarazione di accettazione e di indipendenza).
Ciascuna Parte può comunicare eventuali osservazioni scritte alla Segreteria nel termine di sette giorni dalla ricezione di quanto appena indicato; decorso il suddetto termine il Consiglio Arbitrale decide sulla conferma dell’Arbitro designato.
1.5 La dichiarazione di indipendenza formulata dall’Arbitro deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale in tutti i casi in cui ciò si renda necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta del Consiglio Arbitrale.
2 – ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
2.1 Colui che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dalla Corte Nazionale Arbitrale, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e nel rispetto del presente Codice Deontologico.
2.2 Il Codice Deontologico si applica anche al Consulente Tecnico d’Ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Corte Nazionale Arbitrale.
3 – ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE O DA UN TERZO
3.1 Il soggetto che accetta l’incarico di Arbitro, da chiunque nominato, deve rispettare, in ogni fase del procedimento, le regole procedurali e i doveri imposti dalle presenti norme deontologiche.
4 – COMPETENZA
4.1 L’Arbitro incaricato di decidere una controversia deve dichiarare di ritenersi in grado di poter svolgere il proprio compito con la competenza e la professionalità richieste dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.
5 – DISPONIBILITA’
5.1 L’Arbitro incaricato di decidere una controversia deve dichiarare di ritenersi in grado di poter svolgere il proprio compito con il tempo, la disponibilità e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e portare a termine il proprio compito, nel modo più sollecito possibile.
6 – IMPARZIALITA’
6.1 L’Arbitro incaricato di decidere una controversia deve dichiarare di ritenersi in grado di poter svolgere il proprio compito con le indispensabili imparzialità e terzietà insite nella funzione giudicante che si appresta a svolgere, salvaguardando il proprio ruolo da qualsiasi forma di pressione esterna, diretta o indiretta, nell’esclusivo interesse di tutte le parti.
7 – INDIPENDENZA
7.1 L’Arbitro incaricato di decidere una controversia deve dichiarare di ritenersi in grado di poter svolgere il proprio compito con oggettiva e assoluta indipendenza.
7.2 L’Arbitro deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo.
7.3 L’Arbitro deve rimanere indipendente, per il periodo di eventuale impugnazione del Lodo e comunque per un periodo non inferiore a 24 mesi (due anni) dalla data del deposito del Lodo.
8 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
8.1 L’Arbitro deve, per quanto possibile d’intesa con le Parti e i difensori di esse, favorire in ogni modo il rapido e puntuale svolgimento del giudizio arbitrale.
8.2 In particolare, per quanto possibile d’intesa con le Parti e i difensori di esse, deve stabilire, con chiarezza e semplicità, i tempi e le modalità di svolgimento delle udienze in modo tale da consentire la partecipazione delle Parti su un piano di totale parità e nel rispetto assoluto del principio del contraddittorio.
9 – COMUNICAZIONI UNILATERALI
9.1 E’ vietata all’Arbitro qualsiasi comunicazione unilaterale con una delle Parti o i difensori di una esse.
10 – TRANSAZIONE
10.1 In ogni fase del procedimento l’Arbitro può sempre suggerire alle Parti l’opportunità di raggiungere una transazione e può sempre favorire la conciliazione della controversia.
10.2 L’Arbitro non può, in alcun modo, influenzare le determinazioni delle Parti né attraverso anticipazioni della sua decisione in ordine all’esito del procedimento né attraverso qualsiasi forma di pressione o attraverso indicazioni o comunicazioni inappropriate e/o in assenza dei difensori delle Parti.
11 – DELIBERAZIONE DEL LODO
11.1 L’Arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo.
11.2 Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo e di esprimere, contestualmente, una sintetica opinione dissenziente, in caso di deliberazione presa a maggioranza dal Collegio Arbitrale.
12 – SPESE
12.1 L’onorario del Tribunale Arbitrale è determinato esclusivamente e in modo discrezionale dal Consiglio Arbitrale, sulla base delle tabelle allegate al Regolamento, che si ritengono approvate con l’accettazione della nomina.
12.2 L’Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese.
12.3 L’Arbitro deve evitare spese superflue che possano far lievitare immotivatamente i costi della procedura.
13 – VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
13.1 L’Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d’ufficio, dal Consiglio Arbitrale.
13.2 L’accertata violazione può essere motivo di sospensione e quindi di mancata conferma in una procedura arbitrale successiva ed altresì di esclusione dall’elenco degli arbitri.