CODICE DEONTOLOGICO
- Competenza, Dignità, Indipendenza E Terzietà dell’Arbitro – Accettazione
1.1 Arbitro è il professionista che, in virtù della competenza acquisita, nonché della considerazione di cui gode, assume l’incarico di esercitare la funzione di Giudicante, al fine di risolvere e decidere controversie insorte tra le parti.
1.2 L’Arbitro che riceve la nomina da parte del Consiglio Arbitrale, in caso di accettazione deve con sollecitudine e, comunque, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della nomina, trasmettere alla Segreteria, in forma scritta, a mezzo fax o e-mail, l’accettazione unitamente alla dichiarazione di cui al punto seguente.
1.3 La dichiarazione d’ imparzialità, indipendenza e di assenza di ragioni ostative ad assumere l’incarico formulata dall’Arbitro per iscritto, su apposito modulo trasmesso dal Consiglio Arbitrale, deve contenere le seguenti indicazioni:
- precisare le eventuali circostanze che possano apparire influenti sulla sua indipendenza nell’assolvimento dell’incarico assegnatogli;
- dichiarare qualunque relazione con le Parti, con i loro Difensori e/o con qualsiasi altro soggetto direttamente o indirettamente coinvolto nell’arbitrato, che possa incidere sulla sua imparzialità e indipendenza;
- dichiarare con precisione qualsiasi interesse personale e/o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia.
- dichiarare l’assenza di qualsivoglia ragione ostativa ad assumere l’incarico di Arbitro.
1.4 La Segreteria della Corte Nazionale Arbitrale trasmette alle Parti copia di quanto ricevuto dall’Arbitro (dichiarazione di accettazione e di indipendenza). Ciascuna Parte può comunicare eventuali osservazioni scritte alla Segreteria nel termine di sette giorni dalla ricezione di quanto appena indicato; decorso il suddetto termine il Consiglio Arbitrale decide sulla conferma dell’Arbitro designato.
1.5 La dichiarazione di indipendenza formulata dall’Arbitro deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale in tutti i casi in cui ciò si renda opportuno per fatti sopravvenuti, oppure su richiesta del Consiglio Arbitrale.
- ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
2.1 Colui che accetta la nomina ad Arbitro in un arbitrato amministrato dalla Corte Nazionale Arbitrale, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e nel rispetto del presente Codice Deontologico.
2.2 Il Codice Deontologico si applica anche al Consulente Tecnico d’Ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Corte Nazionale Arbitrale.
- ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE O DA UN TERZO
Il soggetto che accetta l’incarico di Arbitro, da chiunque nominato, deve rispettare, in ogni fase del procedimento, i doveri imposti dalle presenti norme deontologiche.
- COMPETENZA
L’Arbitro incaricato di decidere una controversia deve dichiarare di ritenersi in grado di poter svolgere il proprio compito con la competenza e la professionalità richieste dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.
- DISPONIBILITA’
L’Arbitro incaricato di decidere una controversia deve dichiarare di ritenersi in grado di poter svolgere il proprio compito con il tempo, la disponibilità e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e portare a termine il proprio compito, nel modo più sollecito possibile.
- IMPARZIALITA’
L’Arbitro incaricato di decidere una controversia deve dichiarare di ritenersi in grado di poter svolgere il proprio compito con le indispensabili imparzialità e terzietà insite nella funzione giudicante che si appresta a svolgere, salvaguardando il proprio ruolo da qualsiasi forma di pressione esterna, diretta o indiretta, nell’esclusivo interesse di tutte le parti.
- INDIPENDENZA
7.1 L’Arbitro incaricato di decidere una controversia deve dichiarare di ritenersi in grado di poter svolgere il proprio compito con oggettiva e assoluta indipendenza.
7.2 L’Arbitro deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento e anche dopo il deposito del lodo.
7.3 L’Arbitro deve rimanere indipendente, per il periodo di eventuale impugnazione del Lodo e comunque per un periodo non inferiore a 24 mesi (due anni) dalla data del deposito del Lodo.
- SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
8.1 L’Arbitro deve, per quanto possibile d’intesa con le Parti e i loro Difensori, favorire in ogni modo il rapido e puntuale svolgimento del giudizio arbitrale.
8.2 In particolare, per quanto possibile d’intesa con le Parti e i loro Difensori, deve stabilire, con chiarezza e semplicità, i tempi e le modalità di svolgimento delle udienze, in modo tale da consentire la partecipazione delle Parti su un piano di totale parità e nel rispetto assoluto del principio del contraddittorio.
- COMUNICAZIONI UNILATERALI
è vietata all’Arbitro qualsiasi comunicazione unilaterale con una Parte o i Difensori di una di esse.
- TRANSAZIONE
10.1 In ogni fase del procedimento il Tribunale Arbitrale può sempre suggerire alle Parti l’opportunità di raggiungere una transazione e può sempre favorire la conciliazione della controversia.
10.2 Il Tribunale Arbitrale non può, in alcun modo, influenzare le determinazioni delle Parti anticipando proprie decisioni o con qualsiasi forma di pressione o indicazioni o comunicazioni inappropriate e/o in assenza dei Difensori delle Parti.
- DELIBERAZIONE DEL LODO
11.1 Il Tribunale Arbitrale deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo la pronta deliberazione del lodo.
11.2 Nel caso di lodo deliberato a maggioranza da Tribunale Arbitrale Collegiale, è facoltà del dissenziente non sottoscrivere il lodo ed esprimere, contestualmente, la sua sintetica opinione.
- SPESE
12.1 Il compenso del Tribunale Arbitrale è determinato esclusivamente e in modo discrezionale dal Consiglio Arbitrale, sulla base della tabella allegata al Regolamento, che si ritiene approvata con l’accettazione della nomina.
12.2 L’Arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le Parti o i loro Difensori in relazione al proprio compenso.
12.3 L’Arbitro deve evitare spese superflue che possano far lievitare immotivatamente i costi della procedura.
- VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
13.1 L’Arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologi-co è sostituito, anche d’ufficio, dal Consiglio Arbitrale.
13.2 L’accertata violazione può essere motivo di sospensione e quindi di mancata conferma in una procedura arbitrale successiva e altresì di esclusione dall’elenco degli Arbitri.